QUI DI SEGUITO LA PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(AREA INCLUSIONE)
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 degli studenti con BES
Con la Nota prot. 40055 del 12 dicembre 2023, il Ministero dell’istruzione e Merito disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/24. La nota ministeriale sulle iscrizioni – per l’anno scolastico 2024-2025 le domande dal 18 gennaio al 10 febbraio prossimi.
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel lessico scolastico e non solo, a seguito dell’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003
La Direttiva chiarisce chi sono i B.E.S. : «… ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».
Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta pertanto qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento che necessita di educazione finalizzata all’inclusione.
Alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Alunni con disabilità previsti dalla legge 104/1992, ovvero alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva per i quali è prevista la figura del docente per il sostegno;
- Alunni con disturbi evolutivi specifici previsti dalla legge 170/2010, ovvero alunni con certificazione clinica di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), come dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia;
- Alunni per i quali la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso di apprendimento personalizzato o individualizzato sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).
Ricordiamo alle famiglie la documentazione da presentare alle scuole.
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 degli alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della documentazione prevista dalla Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014 ( LINK USR LAZIO )
Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata da:
- CIS, Certificazione per l’integrazione scolastica, rilasciata, per i minori di anni 18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, su richiesta della famiglia.
- Diagnosi Funzionale (o Profilo di funzionamento) redatta dall’équipe multidisciplinare del Servizio TSMREE della ASL di residenza.
- Verbale di accertamento rilasciato dall’apposita Commissione medico – legale della ASL, integrata dall’INPS, con il riconoscimento dell’art. 3 (c. 1 o c. 3) della L. 104/92. Nota: l’eventuale Profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 e del DGR 4 febbraio 2020 n.32 della Regione Lazio. Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata dalla:
Certificazione di DSA rilasciata dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli IRCCS, dai soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020 della Regione Lazio.
Nota: Si pubblica per opportuna conoscenza il link al sito della Regione Lazio, dove è inserito l’elenco dei soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020 https://www.salutelazio.it/disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa
Alunni con altri B.E.S.
Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della L.104/1992 e della L. 170/2010, non necessitano di alcuna certificazione. Il Consiglio di classe (I grado) e il Team di classe (Primaria), nell’assumere la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo studio e promuove il successo formativo, avendo anche riguardo a quegli elementi utili di valutazione, messi a disposizione della famiglia da specialisti pubblici e privati.
ESTRATTO dalla Nota prot. 40055 del 12 dicembre 2023
4.2 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
10.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2024/2025, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultra diciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
10.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
REFERENTI Commissione Inclusione
- Prof.ssa Silvia VITALI – Figura Strumentale per le alunne ed alunni con disabilità della Scuola sec. di I grado;
- Prof.ssa Ombretta Alimena – Figura Strumentale per le alunne ed alunni con D.S.A. della Scuola sec. I grado;
- Ins. Roberta Pietrangelo – Figura Strumentale per le alunne ed alunni con disabilità della Scuola Primaria, plesso “Zandonai”;
- Ins. Eleonora Moore – Figura Strumentale per le alunne ed alunni con disabilità della Scuola Primaria, plesso “Malvano”;
- Ins. Rita Giannandrea – Figura Strumentale per le alunne ed alunni con D.S.A. della Scuola Primaria, plessi “Zandonai e Malvano”