QUI DI SEGUITO LA PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(AREA INCLUSIONE)
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Iscrizioni anno scolastico 2025/2026 degli studenti con B.E.S.
Con il D.D.G. n. 47577 del 26 novembre 2024, il Ministero dell’istruzione e Merito disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/26. La nota ministeriale sulle iscrizioni
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel lessico scolastico e non solo, a seguito dell’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003
La Direttiva chiarisce chi sono i B.E.S. :
«… ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta». Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta pertanto qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento che necessita di educazione finalizzata all’inclusione.
Alunni con Bisogni Educativi Speciali:
- Alunni con disabilità previsti dalla legge 104/1992, ovvero alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva per i quali è prevista la figura del docente per il sostegno;
- Alunni con disturbi evolutivi specifici previsti dalla legge 170/2010, ovvero alunni con certificazione clinica di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), come dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia;
- Alunni per i quali la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso di apprendimento personalizzato o individualizzato sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013). Ricordiamo alle famiglie la documentazione da presentare alle scuole
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2025/2026
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della documentazione prevista dalla Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014
Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata da:
- CIS, Certificazione per l’integrazione scolastica, rilasciata, per i minori di anni 18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, su richiesta della famiglia.
- Diagnosi Funzionale (o Profilo di funzionamento) redatta dall’équipe multidisciplinare del Servizio TSMREE della ASL di residenza.
- Verbale di accertamento rilasciato dall’apposita Commissione medico – legale della ASL, integrata dall’INPS, con il riconoscimento dell’art. 3 (c. 1 o c. 3) della L. 104/92.
Nota: l’eventuale Profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 e del DGR 4 febbraio 2020 n.32 della Regione Lazio. Pertanto la suddetta domanda dovrà essere accompagnata
dalla:
- Certificazione di DSA rilasciata dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli IRCCS, dai soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020 della Regione Lazio.
Nota: Si pubblica per opportuna conoscenza il link al sito della Regione Lazio, dove è inserito l’elenco dei soggetti privati che possono rilasciare la certificazione DSA, ai sensi dell’All. E della DGR 32/2020
Alunni con altri B.E.S.
Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della L.104/1992 e della L. 170/2010, non necessitano di alcuna certificazione. Il Consiglio di classe (I grado) e il Team di classe (Primaria), nell’assumere la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo studio e promuove il successo formativo, avendo anche riguardo a quegli elementi utili di valutazione, messi a disposizione della famiglia da specialisti pubblici e privati.
ESTRATTO dalla Nota prot. 47577 del 26 novembre 2024
9- Accoglienza e inclusione
9.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2025/2026, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione
professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
9.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all’art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un’equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022.
9.4 – Alunni/studenti che sono stati adottati
La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati. In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i
documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni). In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione7.
REFERENTI Commissione Inclusione
- Prof.ssa Silvia VITALI – Figura Strumentale per le alunne ed alunni con disabilità della Scuola sec. di I grado;
- Prof.ssa Ombretta Alimena, Figura Strumentale per le alunne ed alunni con D.S.A. della Scuola sec. I grado;
- Ins. Roberta Pietrangelo Figura Strumentale per le alunne ed alunni con disabilità della Scuola Primaria, plesso “Zandonai”;
- Ins. Eleonora Moore, Figura Strumentale per le alunne ed alunni con disabilità della Scuola Primaria, plesso “Malvano”;
- Ins. Alessia Passeri Figura Strumentale per le alunne ed alunni con D.S.A. della Scuola Primaria, plessi “Zandonai e Malvano”;
DOCUMENTI ALLEGATI: